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Novità normative Holding familiari: un’opportunità per i passaggi generazionali

Novità normative Holding familiari: un’opportunità per i passaggi generazionali

La recente riforma fiscale delle operazioni straordinarie, inclusa nel decreto Irpef-Ires di recente approvato, apporta modifiche significative alla gestione del conferimento di partecipazioni.

Questa riforma amplia le opportunità per coloro che desiderano creare una holding personale per gestire sia le partecipazioni sia eventuali trasferimenti generazionali futuri.
Analizziamo i casi più rilevanti interessati dalle modifiche, utilizzando esempi concreti per illustrare l'applicazione delle nuove norme.
Conferimenti integrativi di maggioranza
Consideriamo uno scenario in cui una holding detiene già il 55% delle azioni di una società, e un socio con un ulteriore 15% intende trasferire la sua quota alla stessa holding per consolidare una governance aziendale più coesa. Tale trasferimento non modifica il controllo di maggioranza già in possesso della holding, ma aumenta la sua percentuale di controllo.
Attualmente, questa operazione non può beneficiare del regime del realizzo controllato (articolo 177, comma 2, del Tuir), poiché questo richiede che l'incremento della quota di controllo sia giustificato da un obbligo legale o statutario. Pertanto, il trasferimento comporterebbe per il socio che cede il 15% un evento di realizzo al valore normale e quindi assoggettata a tassazione.
In futuro, questa restrizione verrà eliminata, permettendo anche ai soci di minoranza di unirsi a maggioranze già esistenti senza conseguenze fiscali indesiderate, utilizzando il regime del realizzo controllato senza dover tassare eventuali plusvalenze implicite. Questa modifica normativa aprirà nuove possibilità per accordi tra soci di minoranza e holding di controllo, neutralizzando gli aspetti fiscali che finora erano ostativi.

Conferimento in Holding di partecipazioni in società estere
Ulteriore opportunità che potrà possibile operare con la riforma anche il conferimento in una Holding, in regime di neutralità fiscale, delle partecipazioni detenute in società estere.

Creare una Holding di Famiglia
È previsto un cambiamento significativo per l’articolo 177, comma 2 bis, del Tuir, che consentirà la creazione di holding familiari con più partecipanti.
Consideriamo un caso in cui due familiari, come coniugi o un genitore e un figlio, possiedano ciascuno il 25% di una società.
Attualmente, non è possibile effettuare un conferimento congiunto in questa situazione: non come maggioranza, poiché le percentuali combinate non superano il 50%, né come minoranza qualificata, poiché la norma richiede che la società ricevente sia posseduta unicamente da chi apporta le partecipazioni. Al massimo, ognuno di loro potrebbe costituire una holding unipersonale.
Con la nuova versione della norma, saranno ammesse holding costituite da familiari, quindi coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al terzo grado. Ciò permetterà, nel nostro esempio, ai due familiari di creare una sola società dove viene conferito il 50% delle quote detenute complessivamente. È importante notare che la formazione di queste holding miste sarà possibile solo se ogni partecipante possiede e conferisce una quota di minoranza qualificata, cioè superiore al 20%. Se le quote fossero del 30% e del 20%, l’operazione non verrebbe consentita: solo il primo partecipante, con una quota superiore al 20%, potrebbe conferire sfruttando il beneficio della neutralità fiscale.

Semplificazione dei conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata
Nel contesto di ristrutturazioni societarie complesse, può accadere che le partecipazioni di minoranza qualificata da conferire siano parte di una società holding, secondo l'attuale articolo 177, comma 2 bis, del TUIR.
Su questo tema, l'attuazione delle deleghe sarà cruciale per semplificare i processi.
Innanzitutto, con il nuovo decreto Irpef-Ires, verrà aggiornata la definizione di holding con riferimento all'articolo 162 bis del TUIR. Saranno considerate holding le società in cui, in base ai dati del bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, il totale delle partecipazioni supera il 50% dell'attivo patrimoniale. Inoltre, attualmente, per effettuare un conferimento di minoranza qualificata, è necessario che la partecipazione superi il 20% e questo calcolo deve considerare tutte le partecipazioni possedute, sia direttamente che indirettamente.
Dopo la riforma, il calcolo delle percentuali di partecipazione riguarderà esclusivamente le società operative e seguirà un principio di prevalenza generale.
Per esempio, se una holding della quale si intende conferire una quota del 30% possiede il 80% di una società operativa che a sua volta detiene il 20% di un'altra società, le normative attuali non consentirebbero il conferimento. Questo perché il conferente avrebbe il 24% della società operativa di secondo livello e solo il 4,8% della società a livello inferiore.
Tuttavia, dopo la riforma, il calcolo si fermerà al livello della società operativa, ignorando le partecipazioni indirette detenute dalla holding. Pertanto, nel nostro esempio, il conferimento potrebbe avvenire in neutralità. Il calcolo complessivo riguardante tutte le partecipazioni sarà necessario solo in presenza di subholding controllate dalla holding centrale.
Ad esempio, se la holding (della quale il conferente detiene il 40%) possiede il 70% di una subholding che controlla l'60% di una società operativa, la percentuale finale nella società operativa risulterebbe del 16,8%, e questo teoricamente impedirebbe un conferimento a realizzo controllato.
Trattasi comunque di un'esclusione teorica, poiché nei conferimenti di holding sarà necessaria un'ulteriore verifica "per masse" sulle partecipazioni detenute sia direttamente sia indirettamente. Anche se esistono partecipazioni al di sotto della soglia minima richiesta, sarà comunque possibile usufruire delle agevolazioni normative se il valore contabile delle partecipazioni sopra soglia eccede quello delle partecipazioni che non superano il 20%.